(Pubblicato nel Numero straordinario n.  5  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. Gen. del  15  dicembre
  2020). 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia emana con proprio decreto i  regolamenti  deliberati  dalla
Giunta provinciale; 
  Visto l'art. 54, comma  1,  numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e'
competente a deliberare i regolamenti per  l'esecuzione  delle  leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
  Vista la  legge  provinciale  2  marzo  2011,  n.  1  e  successive
modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto  «Sistema  integrato
delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare
e della natalita'»; 
  Vista la deliberazione di data  odierna  con  la  quale  la  Giunta
provinciale ha approvato lo schema di regolamento, avente ad  oggetto
«l'attuazione dell'art. 8-bis, comma 4,  della  legge  provinciale  2
marzo 2011, n. 1, concernente l'individuazione delle condizioni e dei
requisiti di accesso all'assegno di natalita'»; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Questo regolamento, in  attuazione  dell'art.  8-bis,  comma  4,
della legge provinciale 2 marzo 2001, n. 1 (Sistema  integrato  delle
politiche strutturali per la promozione  del  benessere  familiare  e
della natalita') di seguito legge provinciale, definisce i  requisiti
e le condizioni per l'accesso all'assegno di natalita'.