(Pubblicato nel Numero straordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. Gen. del 15 dicembre 2020). IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto «Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalita'»; Vista la deliberazione di data odierna con la quale la Giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento, avente ad oggetto «l'attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di natalita'»; Emana il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2001, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalita') di seguito legge provinciale, definisce i requisiti e le condizioni per l'accesso all'assegno di natalita'.